Fiscomania - Fiscalità internazionale
By Fiscomania.com
Fiscomania - Fiscalità internazionaleFeb 12, 2024
Disciplina CFC - Società controllate estere
La disciplina delle controlled foreign companies di cui all'art. 167 del TUIR prevede, anche in assenza di effettiva distribuzione, l'imputazione diretta dei redditi prodotti da imprese, società o enti a regime fiscale privilegiato in capo ai soggetti residenti che detengono partecipazioni di controllo in tali imprese, società o enti.
La ratio della normativa è quella di evitare situazioni di allocazione fittizia di società holding in paesi a fiscalità privilegiata, quando questa funge da società interposta che riceve dividendi e non li distribuisce al socio italiano.
Tassazione dei redditi dei piloti di aereo in traffico internazionale
Criteri di collegamento previsti dal modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni per la tassazione dei redditi da lavoro dipendente dei piloti di aereo in traffico internazionale (art. 15, par. 3, modello OCSE).
In caso di imponibilità in Italia del reddito possibilità di applicazione delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51, co. 8-bis del TUIR. Peculiarità, rischi e riparametrazione del credito per imposte assolte all'estero.
Tassazione dei redditi da lavoro dipendente di fonte estera
Come devono essere dichiarati in Italia i redditi da lavoro prodotti all'estero da parte di contribuenti fiscalmente residenti in Italia. Criteri di collegamento e normativa legata ad evitare problematiche di doppia imposizione del reddito.
Applicazione dell'art. 15, par. 1 e 2 del modello OCSE per determinare i criteri di collegamento per la tassazione dei redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero da parte di contribuenti fiscalmente residenti in Italia.
Doppia imposizione giuridica del reddito attenuabile con credito per imposte estere. Criteri per la sua attribuzione ed ipotesi di tassazione del reddito da lavoro dipendente di fonte estera nel solo Stato di residenza fiscale del lavoratore in caso di lavoro all'estero per meno di 183 giorni e compenso erogato da datore di lavoro italiano. Cenni all'applicazione delle retribuzioni convenzionali.
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Lavoratori impatriati: estensione dell'agevolazione variabile
Il regime dei lavoratori impatriati in Italia è stato oggetto negli ultimi anni di diverse modifiche normative che, di fatto, hanno determinato la creazione di “binari” diversi di applicazione. La “rotta” da seguire deve essere determinata in relazione al “momento” di impatrio in Italia del lavoratore, per andare a determinare la normativa in vigore in quel momento. In particolare:
- Per i rientri avvenuti dal 2016 al 2023 si applica la disciplina di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 e ss.mm. Questa disposizione prevede, a regime la possibilità di estendere l’agevolazione per ulteriori cinque anni, al verificarsi di alcune condizioni previste dalla norma. All’interno di questa disposizione, la normativa ha poi previsto due possibilità diverse di estensione, in particolare:
- L’estensione per i soggetti impatriati in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 usufruivano già dell’agevolazione. Disposizione di cui all’art. 1, co. 50 della Legge n. 178/20 la quale ha inserito nell’art. 5 del D.L. n. 34/19 il co. 2-bis al fine di consentire l’applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) del D.L. n. 34/19;
- L’estensione per i soggetti impatriati in Italia a partire dal 2020, con i requisiti di cui al co. 3-bis dell’art. 16 del D.Lgs n. 147/15 (inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera c) del D.L. n. 34/19);
- Per i rientri avvenuti dal 2024 si applica la disciplina di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 209/23. Questa disposizione prevede un’unica possibilità di estensione dell’agevolazione, ovvero il caso di acquisto dell’immobile in Italia nel corso del 2023 (o nei 12 mesi precedenti il trasferimento) ed acquisizione della residenza in Italia nel 2024.
Agevolazione "rientro dei cervelli" per docenti e ricercatori
L'art. 44 del D.L. n. 78/2010 prevede, in presenza di determinate condizioni, l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia per un periodo (di base) di sei anni. L'agevolazione resta in vigore immutata nel 2024.
Agevolazione: Esenzione del 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia. Il reddito di fonte estera non è oggetto di agevolazione.
Durata dell'agevolazione: La durata ordinaria è di 6 anni dall'acquisto della residenza fiscale italiana. In caso di acquisto di un immobile o di figlio a carico si estende fino all'ottavo anno. Con due figli a carico all'undicesimo anno, mentre con tre figli a carico si arriva a tredici anni.
Requisiti dell'agevolazione:
- Essere stato residente all'estero;
- Essere in possesso di un titolo di studio universitario;
- Attività di docenza o ricerca all'estero per 2 anni;
- Trasferire residenza in Italia ex art. 2 TUIR;
- Svolgere attività di ricerca o docenza in Italia.
La disposizione prevede, ai fini delle imposte sui redditi, l'esclusione del 90% degli emolumenti percepiti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente / autonomo ai fini IRPEF.
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Agevolazione lavoratori impatriati in Italia
Art. 5 D.Lgs. n. 209/23 nuova agevolazione per i lavoratori impatriati in Italia dal 2024. Requisiti richiesti dall'agevolazione, soggetti agevolati, redditi agevolati, durata, detassazione, autocertificazione, accertamenti e sanzioni.
Il testo della nuova agevolazione impatriati si rende applicabile per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2024 e che soddisfano i seguenti requisiti:
- I lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno quattro anni;
- L’attività lavorativa (lavoro dipendente o lavoro autonomo come esercizio di arte o professione intellettuale) viene svolta prevalentemente nel territorio dello Stato;
- I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
L’agevolazione consiste in una detassazione ai fini IRPEF del 50% (ordinariamente) del reddito imponibile per cinque periodi di imposta. Tuttavia, vi sono una serie di novità e particolarità da tenere in considerazione.
Inoltre, i requisiti di elevata qualificazione e specializzazione richiesti.
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Clausole di "split year" o frazionamento del periodo di imposta
Applicazione delle clausole di "splityear" o frazionamento del periodo di imposta nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall'Italia. In particolare, queste clausole sono presenti solo nella Convenzione tra Italia e Svizzera ed in quella tra Italia e Germania.
Ruolo ed applicazione pratica di queste clausole e perché sono utili a dirimere situazioni di "dual residence" e di "doppia imposizione" del reddito.
Le "tie breaker rules" nelle situazioni di "dual residence"
Il ruolo delle "tie breaker rules" come criterio di collegamento per l'individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche in caso di situazioni di "dual residence". Applicazione dell'art. 4, paragrafo 2, del modello di Convenzione OCSE, declinato poi nelle sue varie sfaccettature nelle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall'Italia con Paesi esteri.
Applicazione della normativa fiscale convenzionale per la determinazione della residenza fiscale del contribuente, qualora maggiormente favorevole rispetto alla normativa interna di cui all'art. 2, co. 2 del TUIR.
A.I.R.E. - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero
Che cos'è l'A.I.R.E.? Chi è obbligato ad iscriversi e chi ne è esonerato? Quale procedura seguire per l'iscrizione e quale documentazione è necessaria? I tempi di attesa e perché iscriversi consente di usufruire dei servizi consolari all'estero.
Conseguenze in caso di mancata iscrizione A.I.R.E.: sanzioni amministrative da parte dei Comuni in caso di accertamento (dal 2024) e conseguenze di natura fiscale. Particolare attenzione all'art. 2, co. 2 del TUIR ed alla normativa convenzionale (ove applicabile).
La residenza fiscale delle persone fisiche
Gli aspetti legati ai criteri di individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche, ex art. 2 del TUIR e secondo l'art. 4 del modello di Convenzione OCSE. La presunzione relativa di residenza fiscale in Italia per i soggetti espatriati in Paesi non collaborativi, "black list" ex DM 4 maggio 1999. Gli elementi documentali per il fascicolo sulla residenza.